Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6103
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/72 I. ACQUE PUBBLICHE - ACQUE MINERALI E TERMALI - COMPETENZA RIGUARDO ALLA CONCESSIONE - D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 620 ART. 5 - CRITERIO DI RIPARTIZIONE TRA PREFETTO E MINISTRO.
SENT. 79/72 I. ACQUE PUBBLICHE - ACQUE MINERALI E TERMALI - COMPETENZA RIGUARDO ALLA CONCESSIONE - D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 620 ART. 5 - CRITERIO DI RIPARTIZIONE TRA PREFETTO E MINISTRO.
Testo
Riguardo alla concessione di acque termali e minerali, dall'art. 5 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, (decentramento dei servizi del ministero dell'industria) risulta solo una ripartizione di competenza fra prefetto e ministro secondo che si tratti di concessione infra e ultradecennale, e non gia' un principio in forza del quale si possa individuare, quanto alla minore o maggiore durata della concessione stessa, una regola ed una eccezione.
Riguardo alla concessione di acque termali e minerali, dall'art. 5 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, (decentramento dei servizi del ministero dell'industria) risulta solo una ripartizione di competenza fra prefetto e ministro secondo che si tratti di concessione infra e ultradecennale, e non gia' un principio in forza del quale si possa individuare, quanto alla minore o maggiore durata della concessione stessa, una regola ed una eccezione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte