Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6106
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/04/1972;  Decisione del  27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6095  6096  6097  6098  6099  6100  6101  6102  6103  6104  6105  6107  6108  6109


Titolo
SENT. 79/72 N. REGIONE TOSCANA - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FORESTE - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 11, QUINTO COMMA - POTERI SPETTANTI ALLO STATO PRIMA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA MATERIA - PROVVEDIMENTO CON CUI LO STATO TRATTENGA A SE' ALCUNE DELLE FORESTE - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 11, quinto comma, parte prima, della legge n. 281 del 1970, secondo il quale le foreste che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato fanno parte del patrimonio indisponibile regionale, non consente che tra gli atti di competenza dello Stato su tali beni nel periodo anteriore al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative, si faccia rientrare un provvedimento con cui lo stato trattenga a se' alcune delle foreste stesse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 11    co. 5