Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6108
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/72 P. REGIONE TOSCANA - BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FORESTE - D.M. DEL 27 LUGLIO 1971 (COSTITUZIONE DI RISERVE IN TERRITORIO DI GROSSETO) - EMANAZIONE NON EX ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, MA NELL'ESERCIZIO DELLE NORMALI ATTRIBUZIONI SPETTANTI ALLO STATO.
SENT. 79/72 P. REGIONE TOSCANA - BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FORESTE - D.M. DEL 27 LUGLIO 1971 (COSTITUZIONE DI RISERVE IN TERRITORIO DI GROSSETO) - EMANAZIONE NON EX ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, MA NELL'ESERCIZIO DELLE NORMALI ATTRIBUZIONI SPETTANTI ALLO STATO.
Testo
Nell'includere, con i due decreti in data 26 luglio 1971, le localita' "Duna Feniglia" e "Poggio Tre Cancelli" in territorio di Grosseto, negli elenchi dei "biotopi meritevoli di conservazione e protezione" il Ministro per l'agricoltura e foreste, pur richiamandosi, in motivazione, al "preminente interesse nazionale", ha inteso esercitare una competenza afferente alle sue normali attribuzioni. I due decreti, non sono quindi una manifestazione di quel potere - legittimamente attribuito (cfr. sent. n. 39 del 1971) allo Stato dall'art. 17, comma primo, lett. a, della legge n. 281 del 1970 - di imposizione di vincoli atti a garantire l'inalienabilita', l'indisponibilita' e la destinazione dei beni attribuiti alle regioni ordinarie. Privo di presupposto ed irrilevante e' percio' il discutere se i provvedimenti in questione, anziche' con decreti ministeriali, dovessero essere emanati con legge o con atto collegiale del Governo.
Nell'includere, con i due decreti in data 26 luglio 1971, le localita' "Duna Feniglia" e "Poggio Tre Cancelli" in territorio di Grosseto, negli elenchi dei "biotopi meritevoli di conservazione e protezione" il Ministro per l'agricoltura e foreste, pur richiamandosi, in motivazione, al "preminente interesse nazionale", ha inteso esercitare una competenza afferente alle sue normali attribuzioni. I due decreti, non sono quindi una manifestazione di quel potere - legittimamente attribuito (cfr. sent. n. 39 del 1971) allo Stato dall'art. 17, comma primo, lett. a, della legge n. 281 del 1970 - di imposizione di vincoli atti a garantire l'inalienabilita', l'indisponibilita' e la destinazione dei beni attribuiti alle regioni ordinarie. Privo di presupposto ed irrilevante e' percio' il discutere se i provvedimenti in questione, anziche' con decreti ministeriali, dovessero essere emanati con legge o con atto collegiale del Governo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte