Sentenza 131/2020 (ECLI:IT:COST:2020:131)
Massima numero 43496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 26/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:
43495
Titolo
Sussidiarietà (principio di) - Sussidiarietà orizzontale - Ratio - Espressione della profonda socialità che connota la persona umana - Riconoscimento delle forme di autonoma iniziativa dei cittadini quali espressione delle libertà sociali non riconducibili né allo Stato, né al mercato, ma alla solidarietà ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico - Fondamento, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, della base della convivenza sociale.
Sussidiarietà (principio di) - Sussidiarietà orizzontale - Ratio - Espressione della profonda socialità che connota la persona umana - Riconoscimento delle forme di autonoma iniziativa dei cittadini quali espressione delle libertà sociali non riconducibili né allo Stato, né al mercato, ma alla solidarietà ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico - Fondamento, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, della base della convivenza sociale.
Testo
L'art. 118, quarto comma, Cost., ha esplicitato le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della profonda socialità che connota la persona umana e della sua possibilità di realizzare una azione positiva e responsabile; valorizzando l'originaria socialità dell'uomo si è voluto superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una autonoma iniziativa dei cittadini, identificando così un ambito di organizzazione delle libertà sociali non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle forme di solidarietà che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. (Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 309 del 2013, n. 228 del 2004, n. 300 del 2003 e n. 75 del 1992).
L'art. 118, quarto comma, Cost., ha esplicitato le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della profonda socialità che connota la persona umana e della sua possibilità di realizzare una azione positiva e responsabile; valorizzando l'originaria socialità dell'uomo si è voluto superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una autonoma iniziativa dei cittadini, identificando così un ambito di organizzazione delle libertà sociali non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle forme di solidarietà che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. (Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 309 del 2013, n. 228 del 2004, n. 300 del 2003 e n. 75 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 4
Altri parametri e norme interposte