Sentenza 80/1972 (ECLI:IT:COST:1972:80)
Massima numero 6110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 80/72. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - NORME GENERALI E NORME DEROGATORIE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROSPETTABILE SOLO IN RELAZIONE ALLE SECONDE - FATTISPECIE - GIOCO D'AZZARDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI LUOGO - IMPUGNATIVA (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST.) DI NORME GENERALI (ARTT. 718, PRIMO COMMA, E 720, PRIMO COMMA, CODICE PENALE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 80/72. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - NORME GENERALI E NORME DEROGATORIE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROSPETTABILE SOLO IN RELAZIONE ALLE SECONDE - FATTISPECIE - GIOCO D'AZZARDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI LUOGO - IMPUGNATIVA (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST.) DI NORME GENERALI (ARTT. 718, PRIMO COMMA, E 720, PRIMO COMMA, CODICE PENALE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di illegittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per il diverso trattamento - che si assume privo di giustificazioni oggettive - dei cittadini che tengono o agevolano un gioco d'azzardo, o vi prendono parte, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei comuni di Venezia, San Remo e Campione d'Italia (in virtu', rispettivamente, del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125 e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505) ma facendo oggetto dell'impugnativa le norme generali - che puniscono il gioco d'azzardo - degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, codice penale.
Nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di illegittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per il diverso trattamento - che si assume privo di giustificazioni oggettive - dei cittadini che tengono o agevolano un gioco d'azzardo, o vi prendono parte, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei comuni di Venezia, San Remo e Campione d'Italia (in virtu', rispettivamente, del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125 e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505) ma facendo oggetto dell'impugnativa le norme generali - che puniscono il gioco d'azzardo - degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, codice penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte