Sentenza 81/1972 (ECLI:IT:COST:1972:81)
Massima numero 6113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DA UN PRETORE NEL CORSO DELLA FASE ISTRUTTORIA DI UN PROCEDIMENTO PENALE - ORDINANZA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA NELLE MANI DELLO STESSO PRETORE ANZICHE' AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 718 E 720. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 81/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DA UN PRETORE NEL CORSO DELLA FASE ISTRUTTORIA DI UN PROCEDIMENTO PENALE - ORDINANZA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA NELLE MANI DELLO STESSO PRETORE ANZICHE' AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 718 E 720. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
E' inammissibile una questione di legittimita' costituzionale sollevata da un pretore nel corso della fase istruttoria di un procedimento penale con ordinanza notificata a mani dello stesso pretore quale pubblico ministero, anziche' al procuratore della Repubblica territorialmente competente.
E' inammissibile una questione di legittimita' costituzionale sollevata da un pretore nel corso della fase istruttoria di un procedimento penale con ordinanza notificata a mani dello stesso pretore quale pubblico ministero, anziche' al procuratore della Repubblica territorialmente competente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte