Sentenza 82/1972 (ECLI:IT:COST:1972:82)
Massima numero 6114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  27/04/1972;  Decisione del  27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 82/72. TUTELA GIURISDIZIONALE - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - T.U. 26 GIUGNO 1924, N. 1054, ART. 26, SECONDO COMMA - QUESTIONI SULLA LEVA MILITARE - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - LIMITAZIONE AI SOLI MOTIVI DI INCOMPETENZA ED ECCESSO DI POTERE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 113, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROPOSTA DA GIUDICE ORDINARIO - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per la manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), proposta con l'ordinanza del tribunale di Firenze del 5 marzo 1970, in riferimento all'art. 113, secondo comma, della Costituzione. La limitazione a particolari mezzi di impugnativa stabilita dall'art. 26 riguarda solo i giudizi che si svolgono avanti il Consiglio di Stato, sicche' esclusivamente tale organo puo' considerarsi legittimato a denunciare la violazione dell'art. 113, secondo comma, in quanto lesiva della pienezza del potere ad esso spettante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113  co. 2

Altri parametri e norme interposte