Sentenza 83/1972 (ECLI:IT:COST:1972:83)
Massima numero 6115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6116
Titolo
SENT. 83/72 A. PROCESSO CIVILE - TUTELA DEI DIRITTI - GIURAMENTO - COD. CIV., ART. 2736, N. 2 - GIURAMENTO SUPPLETORIO E GIURAMENTO DECISORIO - EQUIPARAZIONE DEGLI EFFETTI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 83/72 A. PROCESSO CIVILE - TUTELA DEI DIRITTI - GIURAMENTO - COD. CIV., ART. 2736, N. 2 - GIURAMENTO SUPPLETORIO E GIURAMENTO DECISORIO - EQUIPARAZIONE DEGLI EFFETTI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio non produce conseguenze lesive dei principi di eguaglianza e di difesa. Se e' vero che, secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastanti con altri mezzi di prova, cio' accade perche' il giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Inoltre, benche' neppure in appello sia ammessa prova contro i risultati del giuramento suppletorio, e' tuttavia consentito in appello il sindacato sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza della prova semipiena. La presentazione del giuramento suppletorio non preclude d'altronde ulteriori difese in sede penale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 2736, n. 2, del codice civile.
L'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio non produce conseguenze lesive dei principi di eguaglianza e di difesa. Se e' vero che, secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastanti con altri mezzi di prova, cio' accade perche' il giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Inoltre, benche' neppure in appello sia ammessa prova contro i risultati del giuramento suppletorio, e' tuttavia consentito in appello il sindacato sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza della prova semipiena. La presentazione del giuramento suppletorio non preclude d'altronde ulteriori difese in sede penale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 2736, n. 2, del codice civile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte