Sentenza 84/1972 (ECLI:IT:COST:1972:84)
Massima numero 6117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  27/04/1972;  Decisione del  27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 84/72. IMPIEGO PUBBLICO - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLE TRE ARMI - LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, ART. 69, ULTIMO COMMA, MODIFICATO DAGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE 16 NOVEMBRE 1962, N. 1622 - ATTRIBUZIONE DEL "VANTAGGIO DI CARRIERA" SPETTANTE AGLI UFFICIALI CHE ABBIANO ACQUISITO TALUNI TITOLI - LIMITE AL SORPASSO DI UFFICIALI PIU' ANZIANI - NON VIOLA, MA ATTUA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (COSTITUZIONE, ART. 3).

Testo
Non e' fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercizio della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622. Invero detta norma - la quale disciplina l'attribuzione del "vantaggio di carriera" spettante agli ufficiali che abbiano acquisiti taluni titoli - non viola, ma attua il principio di uguaglianza, con lo stabilire che, per effetto dello spostamento in ruolo in cui si concreta il suddetto vantaggio, nessun ufficiale puo' oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio, gia' di lui piu' anziano, che abbia conseguito uguale titolo. E' evidente, infatti, che tale superamento e' da essa interdetto nel solo caso di assoluta identita' di posizioni ed esclusivamente quale conseguenza del "vantaggio di carriera", mentre non lo e' in conseguenza di altri titoli.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte