Sentenza 85/1972 (ECLI:IT:COST:1972:85)
Massima numero 6118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 85/72. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - TUTELA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO IN TRONCO DEL LAVORATORE - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ART. 17, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE IL DIRITTO ALLA INDENNITA' DI ANZIANITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - CESSAZIONE - INDENNITA' DI ANZIANITA' - NATURA RETRIBUTIVA - RIENTRA NEL COMPLESSIVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE - GARANZIA EX ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 85/72. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - TUTELA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO IN TRONCO DEL LAVORATORE - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ART. 17, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE IL DIRITTO ALLA INDENNITA' DI ANZIANITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - CESSAZIONE - INDENNITA' DI ANZIANITA' - NATURA RETRIBUTIVA - RIENTRA NEL COMPLESSIVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE - GARANZIA EX ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 17, comma primo della legge 2 aprile 1958 n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco. L'indennita' di anzianita' dovuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva. Conseguentemente, in applicazione del principio posto dall'art. 36 della Costituzione, il diritto a tale indennita', qualunque sia il motivo o la causa della cessazione del rapporto, non puo' essere negato o subire limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio che non siano consentite per il diritto alla retribuzione. Siffatti principi non possono non essere applicati anche al rapporto di lavoro domestico che non presenta, al riguardo, alcuna particolarita' per cui debba o possa essere consentito un differente trattamento.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 17, comma primo della legge 2 aprile 1958 n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco. L'indennita' di anzianita' dovuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva. Conseguentemente, in applicazione del principio posto dall'art. 36 della Costituzione, il diritto a tale indennita', qualunque sia il motivo o la causa della cessazione del rapporto, non puo' essere negato o subire limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio che non siano consentite per il diritto alla retribuzione. Siffatti principi non possono non essere applicati anche al rapporto di lavoro domestico che non presenta, al riguardo, alcuna particolarita' per cui debba o possa essere consentito un differente trattamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte