Ordinanza 86/1972 (ECLI:IT:COST:1972:86)
Massima numero 6119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/04/1972;  Decisione del  27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 86/72. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - NON PREVEDE IL DIRITTO DI ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALLA ISPEZIONE GIUDIZIALE DI CUI ALL'ART. 309 - QUESTIONE GIA DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Essendo stata dichiarata, con la sent. 63 del 1972, tra l'altro, la illegittimita' costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309 C.P.P., va dichiarata manifestamente infondata, in quanto proposta nei confronti di una norma che ha gia' cessato di avere efficacia, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ordinanza 18 novembre 1970 del Tribunale di Venezia, in riferimento all'art. 24, secondo comma, e dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore all'ispezione domiciliare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte