Ordinanza 87/1972 (ECLI:IT:COST:1972:87)
Massima numero 6120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  27/04/1972;  Decisione del  27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 87/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO A QUO - EVENTUALE INCIDENZA SUL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO E SULLA STESSA CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE - R.D.L. 22 DICEMBRE 1927, N. 2448, ART. 1, PRIMO COMMA - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL COMUNE DI SAN REMO (AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL GIUOCO D'AZZARDO).

Testo
La dichiarazione di fallimento - sopravvenuta durante la sospensione del giudizio a quo - di una societa' che nel rapporto sostanziale dedotto nel processo principale faceva valere pretese relative alla concessione della gestione di una casa da giuoco appare suscettibile di esplicare sia su quel rapporto sia sulla stessa capacita' e legittimazione processuale dalle parti una incidenza che non spetta alla Corte costituzionale determinare, per cui gli atti debbono ai fini di tale valutazione essere restituiti al giudice a quo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte