Sentenza 89/1972 (ECLI:IT:COST:1972:89)
Massima numero 6122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  10/05/1972;  Decisione del  10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6123  6124  6125


Titolo
SENT. 89/72 A. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO ALL'UDIENZA - EQUIPARAZIONE ALLA MANCATA OPPOSIZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELLA CARENZA DI INTERESSE DELL'INTIMATO - COD. PROC. CIV., ART. 663, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 663 primo comma C.P.C. proposte in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, assumendo, rispettivamente, che la norma: a) violerebbe il principio di uguaglianza, sia per il trattamento differenziato che ne deriva, a seconda che l'intimato compaia o non all'udienza, ovvero a seconda che il procedimento adottato sia quello ordinario di cognizione o quello di convalida, sia perche' opererebbe la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, in modo difforme da quanto prescrivono gli artt. 1454 e 1455 codice civile; b) fa derivare dalla mancata comparizione dell'intimato la convalida della licenza o dello sfratto, mentre nel giudizio ordinario di cognizione la stessa mancata comparizione produce effetti ben diversi; c) violerebbe l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico comparizione - convalida escluderebbe una seria motivazione del provvedimento, che non sia quella del richiamo agli articoli di legge. Ed invero, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale. Il diritto di difesa e' assicurato dall'obbligo della citazione, che comporta per l'intimato la facolta' di instaurare o meno il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la citazione qualora il giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilita' di esprimere la tardiva opposizione nei casi previsti dall'art. 668 del codice di procedura civile. E non e' violato neppure l'art. 111 Cost. dal momento che, il provvedimento di convalida deve essere motivato con l'accertamento dei presupposti che lo legittimano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte