Sentenza 89/1972 (ECLI:IT:COST:1972:89)
Massima numero 6125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  10/05/1972;  Decisione del  10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6122  6123  6124


Titolo
SENT. 89/72 D. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DOPO LA CONVALIDA - COD. PROC. CIV., ART. 668, PRIMO COMMA - IPOTESI IN CUI L'INTIMATO, PUR AVENDO AVUTO CONOSCENZA DELLA CITAZIONE, NON SIA POTUTO COMPARIRE ALL'UDIENZA PER CASO FORTUITO O PER FORZA MAGGIORE - NON E' GARANTITO IL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 668 primo comma del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) e' viziato di illegittimita' costituzionale, limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. Il principio del comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti dalla sua volonta', possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione alla convalida.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte