Sentenza 90/1972 (ECLI:IT:COST:1972:90)
Massima numero 6126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  10/05/1972;  Decisione del  10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 90/72. FINANZA LOCALE - TASSA COMUNALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LINEE ELETTRICHE AEREE - LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703, ART. 39, PRIMO COMMA - RECEPISCE IL D.M. 26 FEBBRAIO 1933 CHE STABILISCE I CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA - VALUTAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23 E 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CONFORME AI PRECETTI COSTITUZIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' in contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, l'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui recepisce il decreto ministeriale 26 febbraio 1933 che stabilisce i criteri di commisurazione della tassa comunale di occupazione di suolo pubblico con linee elettriche aeree: ed invero, se il criterio della infrazionabilita' della misura base della tassa ragguagliata al chilometro lineare viene interpretato nel senso che debbano essere conglobati tra loro, mediante la somma delle relative lunghezze, i singoli tratti delle linee che risultino omogenee, secondo le distinzioni previste dalla legge, viene escluso ogni elemento di casualita', e quindi di arbitrarieta' nella applicazione del tributo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte