Sentenza 91/1972 (ECLI:IT:COST:1972:91)
Massima numero 6127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
10/05/1972; Decisione del
10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 91/72 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 289, ART. 5 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NATURA TRIBUTARIA - CONSEGUIMENTO DI FINALITA' GENERALI ED INDIVIDUALI - INQUADRAMENTO DEI LORO EFFETTI NELL'AMBITO DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 91/72 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 289, ART. 5 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NATURA TRIBUTARIA - CONSEGUIMENTO DI FINALITA' GENERALI ED INDIVIDUALI - INQUADRAMENTO DEI LORO EFFETTI NELL'AMBITO DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La prestazione contributiva a favore della Cassa nazionale fra avvocati e procuratori, prevista dall'art. 5 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, che consiste nell'obbligo di versare una somma percentuale sull'importo di una singola retribuzione percepita dai professionisti, ha natura tributaria in virtu' della qualificazione pubblicistica dell'Ente al quale la prestazione e' devoluta e II dello speciale modo e delle particolari finalita' generali e indivisibili del prelievo del reddito, distinte da quelle particolari e divisibili relative al compimento di singoli atti, e si inquadra cosi' nel sistema con gli effetti rientrati propriamente nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione.
La prestazione contributiva a favore della Cassa nazionale fra avvocati e procuratori, prevista dall'art. 5 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, che consiste nell'obbligo di versare una somma percentuale sull'importo di una singola retribuzione percepita dai professionisti, ha natura tributaria in virtu' della qualificazione pubblicistica dell'Ente al quale la prestazione e' devoluta e II dello speciale modo e delle particolari finalita' generali e indivisibili del prelievo del reddito, distinte da quelle particolari e divisibili relative al compimento di singoli atti, e si inquadra cosi' nel sistema con gli effetti rientrati propriamente nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte