Sentenza 91/1972 (ECLI:IT:COST:1972:91)
Massima numero 6128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
10/05/1972; Decisione del
10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 91/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 289, ART. 5 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - COMMISURAZIONE ALL'ENTITA' DEL REDDITO PERCEPITO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 53). IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ENTITA' E PROPORZIONALITA' DI UN TRIBUTO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SALVI I CASI DI ASSOLUTA ARBITRARIETA' O IRRAZIONALITA'. (COSTITUZIONE, ART. 53).
SENT. 91/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 289, ART. 5 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - COMMISURAZIONE ALL'ENTITA' DEL REDDITO PERCEPITO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 53). IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ENTITA' E PROPORZIONALITA' DI UN TRIBUTO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SALVI I CASI DI ASSOLUTA ARBITRARIETA' O IRRAZIONALITA'. (COSTITUZIONE, ART. 53).
Testo
Per capacita' contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la presentazione e' collegata, e determinabile quantitativamente in base a detto presupposto. Nell'ipotesi del versamento obbligatorio a favore della Cassa nazionale di previdenza fra avvocati e procuratori di contributi percentuali sull'importo di singole retribuzioni effettivamente percepite dal professionista, a norma dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, il presupposto e' reale e la misura dell'obbligazione risulta stabilita in relazione all'entita' del reddito percepito, onde la redditivita' funziona come indice di capacita' contributiva in conformita' del precetto costituzionale, mentre non compete alla Corte, salvo casi di assoluta arbitrarieta' o irrazionalita', il sindacato sulla entita' e la proporzionalita' di un tributo, ne', in concreto, sulla corrispondenza comparativa tra l'ammontare della retribuzione e della relativa contribuzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 54 della legge n. 289 del 1963 sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione.
Per capacita' contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la presentazione e' collegata, e determinabile quantitativamente in base a detto presupposto. Nell'ipotesi del versamento obbligatorio a favore della Cassa nazionale di previdenza fra avvocati e procuratori di contributi percentuali sull'importo di singole retribuzioni effettivamente percepite dal professionista, a norma dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, il presupposto e' reale e la misura dell'obbligazione risulta stabilita in relazione all'entita' del reddito percepito, onde la redditivita' funziona come indice di capacita' contributiva in conformita' del precetto costituzionale, mentre non compete alla Corte, salvo casi di assoluta arbitrarieta' o irrazionalita', il sindacato sulla entita' e la proporzionalita' di un tributo, ne', in concreto, sulla corrispondenza comparativa tra l'ammontare della retribuzione e della relativa contribuzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 54 della legge n. 289 del 1963 sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte