Sentenza 91/1972 (ECLI:IT:COST:1972:91)
Massima numero 6129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  10/05/1972;  Decisione del  10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6127  6128


Titolo
SENT. 91/72 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 289, ART. 5 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE PROFESSIONALI - INSUSSISTENZA - ETEROGENEITA' DELLE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3). EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO A PARITA' DI SITUAZIONE.

Testo
L'osservanza del principio di eguaglianza ricorre nei casi di situazioni pari e non in quelle differenziate, ed il confronto della categoria degli avvocati e procuratori con altre categorie, ed in particolare con le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in relazione alle contribuzioni previdenziali rispettivamente dovute, non conduce ad una constatazione della violazione del principio suddetto. Invero la disciplina legislativa e statutaria per ciascuna Cassa di previdenza e di assistenza, istituita nell'ambito dei rispettivi Ordini professionali, e' autonoma e deriva il suo contenuto da valutazioni e da calcoli attinenti al numero dei contribuenti iscritti, alla loro eta' media e a quella pensionabile, alla media capacita' economica contributiva, alle esigenze settoriali ed ai risultati che si intendono conseguire. La non omogeneita' delle rispettive situazioni esclude cosi' un livellamento delle percentuali di contribuzione per tutte le categorie professionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte