Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) nel giudizio incidentale avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Ammissibilità.
È dichiarato ammissibile l'intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro. In capo al CNOG - il cui intervento è già stato dichiarato ammissibile in relazione alla causa avente ad oggetto le stesse questioni e riunita a quella in esame, e in cui aveva chiesto ed era stato autorizzato anche a prendere visione e trarre copia degli atti processuali - sussiste un interesse qualificato, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al Consiglio medesimo dall'art. 20, primo comma, lett. d), dalla legge n. 69 del 1963, ed esercitabile, ai sensi dell'art. 39 della medesima legge, in caso di condanna penale, ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 48, primo comma. (Precedente citato: ordinanza n. 37 del 2020).
L'ammissibilità dell'intervento del terzo non può ritenersi condizionata alla circostanza che la parte del giudizio a quo si sia costituita anche nel giudizio avanti alla Corte costituzionale, dal momento che l'interesse qualificato all'intervento sussiste indipendentemente dalle scelte difensive assunte dalla medesima parte.