Sentenza 92/1972 (ECLI:IT:COST:1972:92)
Massima numero 6130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  10/05/1972;  Decisione del  10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6131


Titolo
SENT. 92/72 A. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - SCONTO OBBLIGATORIO SUL PREZZO DEI MEDICINALI VENDUTI AI BENEFICIARI DI ASSISTENZA MUTUALISTICA - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4, TERZO COMMA (MODIFICATO CON L'ART. 32 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745). OBBLIGO DEL FARMACISTA DI ANTICIPARE, SALVO RIVALSA, LE QUOTE DI SCONTO A CARICO DEI PRODUTTORI - CONFIGURA UN CASO DI SOSTITUZIONE DI IMPOSTA - FINALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE CON L'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'obbligazione gravante sul farmacista di anticipare salvo rivalsa le quote di sconto previste a carico dei produttori per i medicinali venduti ai beneficiari di assistenza mutualistica rientra nel sistema delle leggi tributarie secondo cui e' ammesso, con diritto di rivalsa, l'obbligo di pagamento di imposte in luogo di altri per fatti o situazioni a questi riferibili (T.U. sulle imposte dirette, art. 14), e si spiega comunque e si giustifica con la posizione del farmacista di fronte al rapporto interno con gli istituti beneficiari dello sconto, che assume diretta e palese connessione, diversamente dalla posizione distaccata e meno evidenziata dei produttori di medicinali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte