Sentenza 92/1972 (ECLI:IT:COST:1972:92)
Massima numero 6131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  10/05/1972;  Decisione del  10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6130


Titolo
SENT. 92/72 B. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 53 - INTERPRETAZIONE - IDONEITA' SOGGETTIVA ALLA OBBLIGAZIONE D'IMPOSTA. DEDUCIBILE DAL PRESUPPOSTO AL QUALE LA QUESTIONE E' COLLEGATA - SINDACABILITA' DELL'ENTITA' E PROPORZIONALITA' DELL'ONERE TRIBUTARIO - LIMITAZIONE AI PROFILI DI ASSOLUTA ARBITRARIETA' O IRRAZIONALITA' DELLE NORME.

Testo
Per capacita' contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto cui la prestazione e' collegata. Questo collegamento ad un presupposto condiziona esclusivamente, e nello stesso tempo esaurisce, il riconoscimento di detta idoneita', senza che aspetti al Giudice dalla legittimita' delle leggi valutare e determinare, in funzione dell'art. 53 Cost., l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il controllo di legittimita' sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme, che non ricorre nel caso dello sconto sul prezzo dei medicinali a favore degli Enti mutualistici previsto dall'art. 32 D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte