Sentenza 93/1972 (ECLI:IT:COST:1972:93)
Massima numero 6132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  10/05/1972;  Decisione del  10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6133


Titolo
SENT. 93/72 A. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE ART. 21 - TUTELA ANCHE IL LIBERO E PIENO USO DEI RELATIVI MEZZI DI DIVULGAZIONE - LIMITE DEL BUON COSTUME - OBBLIGO DI OSSERVARLO ANCHE A CARICO DELL'EDICOLANTE - COD. PEN., ART. 528 - RESPONSABILITA' PENALE DI CHI DIFFONDE, FABBRICA, METTE IN CIRCOLAZIONE, DISTRIBUISCE STAMPATI OSCENI, ANCHE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non contrasta con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e con il divieto di censure (art. 21, primo e secondo comma Cost.), l'art. 528 C.P., nella parte in cui rende penalmente responsabile chi diffonde, fabbrica, mette in circolazione distribuisce stampati osceni, anche nell'esercizio della sua normale attivita' professionale di stampare o distribuire. Invero, da un lato, il diritto alla libera manifestazione del pensiero trova il proprio limite nei precetti posti dalla stessa Costituzione, tra i quali figura l'ultimo comma del medesimo art. 21, secondo cui sono vietata tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendosi al legislatore l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative violazioni. D'altro canto il divieto di cui al secondo comma dell'art. 21 della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sentenze della Corte nn. 31 e 115 del 1957; n. 44 del 1960 e 159 del 1970). E' infine sofistica la pretesa trasformazione dell'edicolante in censore per effetto dell'obbligo d'osservare l'art. 528 C.P., posto che la sua volonta' di non violare la legge non ha alcun effetto vincolante nei confronti delle molte migliaia di altri distributori ciascuno dei quali resta libero nel proprio giudizio sulla oscenita' o meno delle pubblicazioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Costituzione  art. 21  co. 2

Altri parametri e norme interposte