Sentenza 94/1972 (ECLI:IT:COST:1972:94)
Massima numero 6135
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
10/05/1972; Decisione del
10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 94/72 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MODIFICAZIONE UNILATERALE, DA PARTE DELLO STATO, DEL REGIME DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE FRA STATO E REGIONE - SOTTRAZIONE ALLA REGIONE ED ATTRIBUZIONE ALLA C.E.E. DEI COMPITI PROVENIENTI DA DAZI DOGANALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - NON E' DETERMINATA DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 22 MARZO 1971, N. 155 - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO. (STATUTO SICILIANO, ARTT. 29, ULTIMO COMMA, 39 E 43).
SENT. 94/72 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MODIFICAZIONE UNILATERALE, DA PARTE DELLO STATO, DEL REGIME DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE FRA STATO E REGIONE - SOTTRAZIONE ALLA REGIONE ED ATTRIBUZIONE ALLA C.E.E. DEI COMPITI PROVENIENTI DA DAZI DOGANALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - NON E' DETERMINATA DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 22 MARZO 1971, N. 155 - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO. (STATUTO SICILIANO, ARTT. 29, ULTIMO COMMA, 39 E 43).
Testo
Va dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione siciliana avverso la circolare 22 marzo 1971, n. 155 del Ministro delle finanze poiche' non e' da tale circolare che deriva l'asserita violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite e cioe' l'unilaterale modificazione da parte dello Stato del regime di ripartizione delle entrate tributarie fra Stato e Regione che si sarebbe concretata con la sottrazione a quest'ultima, ed attribuzione alle risorse proprie delle Comunita' europee, dei cespiti provenienti da dazi doganali, gia' attribuiti alla Regione, senza la collaborazione e partecipazione degli organi regionali e degli organi misti all'uopo preordinata dalle norme statutarie (artt. 21, ultimo comma, 39 e 43 dello Statuto speciale).
Va dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione siciliana avverso la circolare 22 marzo 1971, n. 155 del Ministro delle finanze poiche' non e' da tale circolare che deriva l'asserita violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite e cioe' l'unilaterale modificazione da parte dello Stato del regime di ripartizione delle entrate tributarie fra Stato e Regione che si sarebbe concretata con la sottrazione a quest'ultima, ed attribuzione alle risorse proprie delle Comunita' europee, dei cespiti provenienti da dazi doganali, gia' attribuiti alla Regione, senza la collaborazione e partecipazione degli organi regionali e degli organi misti all'uopo preordinata dalle norme statutarie (artt. 21, ultimo comma, 39 e 43 dello Statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 21
statuto regione Sicilia
art. 39
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte