Sentenza 95/1972 (ECLI:IT:COST:1972:95)
Massima numero 6138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
10/05/1972; Decisione del
10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 95/72. INDUSTRIA E COMMERCIO - CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI - REVISIONE DELLE ANALISI DEI CAMPIONI DEI PRODOTTI - R.D.L. 8 FEBBRAIO 1923, N. 501, ARTT. 10 (CONVERTITO NELLA LEGGE 17 APRILE 1925, N. 473) - ESCLUDE L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 390, 304 BIS, TER, QUATER DEL COD. PROC. PENALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ART. 11, PRIMO COMMA, DELLO STESSO DECRETO-LEGGE - SUA ESTRANEITA' AL PROCEDIMENTO DI DI REVISIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 95/72. INDUSTRIA E COMMERCIO - CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI - REVISIONE DELLE ANALISI DEI CAMPIONI DEI PRODOTTI - R.D.L. 8 FEBBRAIO 1923, N. 501, ARTT. 10 (CONVERTITO NELLA LEGGE 17 APRILE 1925, N. 473) - ESCLUDE L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 390, 304 BIS, TER, QUATER DEL COD. PROC. PENALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ART. 11, PRIMO COMMA, DELLO STESSO DECRETO-LEGGE - SUA ESTRANEITA' AL PROCEDIMENTO DI DI REVISIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Delle due disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1923, n. 501 (disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali) denunciate di ufficio alla Corte costituzionale del Pretore di Recanati, con ordinanza 4 marzo 1970, nella parte in cui escludono ogni intervento difensivo nella fase di revisione dell'analisi dei campioni di merce prelevati, l'art. 10 prevede l'impugnazione delle analisi e le modalita' delle conseguenti operazioni di revisione: l'art. 11, primo comma, stabilisce a sua volta che il capo del laboratorio presso il quale l'analisi e' stata effettuata, ove questa abbia riscontrato violazioni delle prescrizioni contenute nel decreto, presenti documentata denuncia all'autorita' giudiziaria. Infondata nei confronti dell'art. 11, primo comma, perche' estraneo al "procedimento di revisione", la questione - secondo i principi esposti nella sentenza n. 149 del 1969 e confermati in successive pronunzie su leggi in materia di frodi alimentari - va invece accolta, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per quanto riguarda l'art. 10. Tuttavia, per assicurare la conformita' di questa norma al precetto costituzionale, e' sufficiente una pronuncia che imponga l'osservanza degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale e non anche, come richiesto dal giudice a quo, dell'art. 225 dello stesso codice, che disciplina in generale i poteri preistruttori della polizia giudiziaria. L'art. 10 del R.D.L. 8 febbraio 1923, n. 501, va percio' dichiarato illegittimo limitatamente alla parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
Delle due disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1923, n. 501 (disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali) denunciate di ufficio alla Corte costituzionale del Pretore di Recanati, con ordinanza 4 marzo 1970, nella parte in cui escludono ogni intervento difensivo nella fase di revisione dell'analisi dei campioni di merce prelevati, l'art. 10 prevede l'impugnazione delle analisi e le modalita' delle conseguenti operazioni di revisione: l'art. 11, primo comma, stabilisce a sua volta che il capo del laboratorio presso il quale l'analisi e' stata effettuata, ove questa abbia riscontrato violazioni delle prescrizioni contenute nel decreto, presenti documentata denuncia all'autorita' giudiziaria. Infondata nei confronti dell'art. 11, primo comma, perche' estraneo al "procedimento di revisione", la questione - secondo i principi esposti nella sentenza n. 149 del 1969 e confermati in successive pronunzie su leggi in materia di frodi alimentari - va invece accolta, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per quanto riguarda l'art. 10. Tuttavia, per assicurare la conformita' di questa norma al precetto costituzionale, e' sufficiente una pronuncia che imponga l'osservanza degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale e non anche, come richiesto dal giudice a quo, dell'art. 225 dello stesso codice, che disciplina in generale i poteri preistruttori della polizia giudiziaria. L'art. 10 del R.D.L. 8 febbraio 1923, n. 501, va percio' dichiarato illegittimo limitatamente alla parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte