Sentenza 96/1972 (ECLI:IT:COST:1972:96)
Massima numero 6140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
10/05/1972; Decisione del
10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6139
Titolo
SENT. 96/72 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA - STATUTO, ARTT. 17, LETT. F, E 20 - PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - D.P.R. 25 GIUGNO 1952, N. 1138, ART. 4 (NORME DI ATTUAZIONE) - RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE NEGLI ORGANI LOCALI ED ISTITUTI PUBBLICI ESPLICANTI ATTIVITA' NELLA MATERIA - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ARTT. 33 E 34 - MANCATA PREVISIONE DI RAPPRESENTANTI REGIONALI NELLA COMPOSIZIONE DEI COMITATI PROVINCIALI E DI QUELLI REGIONALI DELL'INPS - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 96/72 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA - STATUTO, ARTT. 17, LETT. F, E 20 - PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - D.P.R. 25 GIUGNO 1952, N. 1138, ART. 4 (NORME DI ATTUAZIONE) - RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE NEGLI ORGANI LOCALI ED ISTITUTI PUBBLICI ESPLICANTI ATTIVITA' NELLA MATERIA - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ARTT. 33 E 34 - MANCATA PREVISIONE DI RAPPRESENTANTI REGIONALI NELLA COMPOSIZIONE DEI COMITATI PROVINCIALI E DI QUELLI REGIONALI DELL'INPS - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
In ottemperanza agli artt. 17, lett. f, e 20 Statuto della Regione Sicilia - che attribuiscono alla Regione potesta' legislativa ed amministrativa in materia di "previdenza ed assistenza sociale", l'art. 4 del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, nell'operare il trasferimento delle relative funzioni amministrative, stabilisce che l'Amministrazione regionale sia rappresentata negli organi locali degli enti ed istituti pubblici (fra cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale) esplicanti attivita' in quella materia rientranti. Sono percio' costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 17 lett. f e 20 dello Statuto siciliano, in relazione all'art. 4 delle norme di attuazione emanate con D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, gli artt. 33 e 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, (attuazione di deleghe per la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), limitatamente alla loro applicazione alla Regione siciliana e nella parte in cui omettono di prevedere, e quindi escludono, che la Regione stessa sia rappresentata rispettivamente nei Comitati provinciali e nel Comitato regionale dell'I.N.P.S..
In ottemperanza agli artt. 17, lett. f, e 20 Statuto della Regione Sicilia - che attribuiscono alla Regione potesta' legislativa ed amministrativa in materia di "previdenza ed assistenza sociale", l'art. 4 del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, nell'operare il trasferimento delle relative funzioni amministrative, stabilisce che l'Amministrazione regionale sia rappresentata negli organi locali degli enti ed istituti pubblici (fra cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale) esplicanti attivita' in quella materia rientranti. Sono percio' costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 17 lett. f e 20 dello Statuto siciliano, in relazione all'art. 4 delle norme di attuazione emanate con D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, gli artt. 33 e 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, (attuazione di deleghe per la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), limitatamente alla loro applicazione alla Regione siciliana e nella parte in cui omettono di prevedere, e quindi escludono, che la Regione stessa sia rappresentata rispettivamente nei Comitati provinciali e nel Comitato regionale dell'I.N.P.S..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 25/06/1952
n. 1138
art. 4