Sentenza 98/1972 (ECLI:IT:COST:1972:98)
Massima numero 6144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  10/05/1972;  Decisione del  10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6145


Titolo
SENT. 98/72 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIA TRIBUTARIA - PAGAMENTO DELL'I.G.E. AFFERENTE A FATTISPECIE MATURATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1972 - SOTTRAZIONE UNILATERALE DI UNA PARTE DELLE ATTRIBUZIONI DI UFFICIO STATALE - VIOLAZIONE DEL LIMITE TERRITORIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La Regione siciliana con la legge approvata il 24 marzo 1972 e concernente "Modalita'di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione", concentrando nel secondo ufficio IGE di Parlamento competenze attualmente esercitate dal primo ufficio IGE di Roma, sottrae unilateralmente una parte delle attribuzioni di quest'ultimo ufficio, con conseguente violazione del limite territoriale di validita' costituzionalmente prefissate a qualsiasi tipo e specie di legislazione regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte