Sentenza 98/1972 (ECLI:IT:COST:1972:98)
Massima numero 6145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
10/05/1972; Decisione del
10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6144
Titolo
SENT. 98/72 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIA TRIBUTARIA - PAGAMENTO DELL'I.G.E. AFFERENTE A FATTISPECIE MATURATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1972 - OBBLIGO PER I SOGGETTI PASSIVI DI PROVVEDERE MEDIANTE DENUNZIA ANNUALE AL SECONDO UFFICIO IGE DI PALERMO - ESORBITA DALLA FASE DI RISCOSSIONE INVOLGENDO QUELLA DI IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO - DIFETTO DI COMPETENZA PER NON ANCORA EFFETTUATO TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 98/72 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIA TRIBUTARIA - PAGAMENTO DELL'I.G.E. AFFERENTE A FATTISPECIE MATURATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1972 - OBBLIGO PER I SOGGETTI PASSIVI DI PROVVEDERE MEDIANTE DENUNZIA ANNUALE AL SECONDO UFFICIO IGE DI PALERMO - ESORBITA DALLA FASE DI RISCOSSIONE INVOLGENDO QUELLA DI IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO - DIFETTO DI COMPETENZA PER NON ANCORA EFFETTUATO TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972 e concernente "Modalita' di pagamento dell'I.g.e. afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione", prescrivendo che i soggetti passivi d'imposta di cui al precedente art. 1 che provvedano al pagamento dell'IGE mediante denunzia annuale, debbano presentare quest'ultima - per gli atti concretatisi nel territorio della Regione - al secondo ufficio IGE di Palermo, finisce per andare oltre quel che attiene alla fase di riscossione del tributo, involgendo la stessa fase dell'imposizione, in ordine alla quale la Regione difetta di competenza, non essendole state trasferite le relative funzioni (cfr. sentenze n. 9 del 1957 e n. 14 del 1962). E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972.
L'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972 e concernente "Modalita' di pagamento dell'I.g.e. afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione", prescrivendo che i soggetti passivi d'imposta di cui al precedente art. 1 che provvedano al pagamento dell'IGE mediante denunzia annuale, debbano presentare quest'ultima - per gli atti concretatisi nel territorio della Regione - al secondo ufficio IGE di Palermo, finisce per andare oltre quel che attiene alla fase di riscossione del tributo, involgendo la stessa fase dell'imposizione, in ordine alla quale la Regione difetta di competenza, non essendole state trasferite le relative funzioni (cfr. sentenze n. 9 del 1957 e n. 14 del 1962). E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 37
Altri parametri e norme interposte