Ordinanza 99/1972 (ECLI:IT:COST:1972:99)
Massima numero 6146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  10/05/1972;  Decisione del  10/05/1972
Deposito del 18/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 99/72. ASSISTENZA E PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE - COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 10, SECONDO E TERZO COMMA, DEL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20, E DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 5 MARZO 1961, N. 90 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERAI ASSUNTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 90 E QUELLI ASSUNTI DOPO - PROFILO NON SUFFICIENTEMENTE FORMULATO E DELIMITATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo per una piu' puntuale definizione dell'oggetto del giudizio di costituzionalita', quando non risulti sufficientemente formulato e definito il profilo della questione di legittimita' costituzionale sottoposto all'esame della Corte. (Nella fattispecie l'ordinanza di rimessione, ravvisando il conflitto con l'art. 3 della Costituzione nel combinato disposto dell'art. 10, secondo e terzo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1950, n. 20, e dell'art. 50 della legge 5 marzo 1962, n. 90, cita quest'ultima disposizione - che attiene esclusivamente alla disciplina dell'ENPAS - come norma che avrebbe determinato una ingiustificata disparita' di trattamento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte