Ordinanza 101/1972 (ECLI:IT:COST:1972:101)
Massima numero 6148
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
25/05/1972; Decisione del
25/05/1972
Deposito del 25/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 101/72. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - INDUSTRIA E COMMERCIO - IDROCARBURI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - D.ASS.REG.SIC.IND. E COMM. 27 OTTOBRE 1970 E SUCCESSIVI - INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI CONSENTITA DALLA REGIONE - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16 (CONVERTITO NELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1034) - INCIDENZA SULLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO TRASFERITA ALLA REGIONE CON D.P.R. 5 NOVEMBRE 1949, N. 1182 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 14, LETT. D, DELLO STATUTO SPECIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE STRUMENTALE ALLA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO, SOLLEVATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE GIUDICE A QUO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE.
ORD. 101/72. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - INDUSTRIA E COMMERCIO - IDROCARBURI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - D.ASS.REG.SIC.IND. E COMM. 27 OTTOBRE 1970 E SUCCESSIVI - INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI CONSENTITA DALLA REGIONE - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16 (CONVERTITO NELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1034) - INCIDENZA SULLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO TRASFERITA ALLA REGIONE CON D.P.R. 5 NOVEMBRE 1949, N. 1182 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 14, LETT. D, DELLO STATUTO SPECIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE STRUMENTALE ALLA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO, SOLLEVATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE GIUDICE A QUO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE.
Testo
Nel corso di giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e' consentito alla Corte costituzionale sollevare avanti a se stessa, ai sensi degli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87, questione di legittimita' costituzionale di una disposizione legislativa - che la Corte stessa ritenga non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini della decisione del conflitto - sospendendo il processo principale. (Nella specie la Corte, investita del conflitto di attribuzione sorto tra lo Stato e la Regione Sicilia per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore per l'industria e il commercio di detta regione, ha sollevato davanti a se', quale giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito con modificazioni della legge 18 dicembre 1970 n. 1034, in riferimento all'art. 14 lett. d St. Reg. Sic. ed al D.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182, nella parte in cui non fa salve le competenze trasferite alla Regione medesima con quest'ultimo decreto presidenziale; secondo l'assunto della Regione la competenza dello Stato ad emanare leggi applicabili nel suo ambito territoriale nelle materie in cui essa non ha ancora esercitato i propri poteri legislativi esclusivi, non implica quella dello Stato a sostituire le funzioni amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative degli uffici regionali nelle materie, come quella in questione, riguardo alle quali essa esercita gia' le funzioni amministrative che spettano allo Stato).
Nel corso di giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e' consentito alla Corte costituzionale sollevare avanti a se stessa, ai sensi degli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87, questione di legittimita' costituzionale di una disposizione legislativa - che la Corte stessa ritenga non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini della decisione del conflitto - sospendendo il processo principale. (Nella specie la Corte, investita del conflitto di attribuzione sorto tra lo Stato e la Regione Sicilia per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore per l'industria e il commercio di detta regione, ha sollevato davanti a se', quale giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito con modificazioni della legge 18 dicembre 1970 n. 1034, in riferimento all'art. 14 lett. d St. Reg. Sic. ed al D.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182, nella parte in cui non fa salve le competenze trasferite alla Regione medesima con quest'ultimo decreto presidenziale; secondo l'assunto della Regione la competenza dello Stato ad emanare leggi applicabili nel suo ambito territoriale nelle materie in cui essa non ha ancora esercitato i propri poteri legislativi esclusivi, non implica quella dello Stato a sostituire le funzioni amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative degli uffici regionali nelle materie, come quella in questione, riguardo alle quali essa esercita gia' le funzioni amministrative che spettano allo Stato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
decreto del Presidente della Repubblica 05/11/1949
n. 1182
art. 0