Sentenza 102/1972 (ECLI:IT:COST:1972:102)
Massima numero 6149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
09/06/1972; Decisione del
09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6150
Titolo
SENT. 102/72 A. LEGGE - RAPPORTI CON FONTI SECONDARIE - INTERPRETAZIONE DI QUESTA ALLA LUCE DI QUELLA E NON VICEVERSA - SINDACABILITA' DELLA LEGGE PER ASSERITA ILLEGITTIMITA' DEL CONTENUTO DELLA NORMA REGOLAMENTARE EMANATA PER SUA ESECUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 102/72 A. LEGGE - RAPPORTI CON FONTI SECONDARIE - INTERPRETAZIONE DI QUESTA ALLA LUCE DI QUELLA E NON VICEVERSA - SINDACABILITA' DELLA LEGGE PER ASSERITA ILLEGITTIMITA' DEL CONTENUTO DELLA NORMA REGOLAMENTARE EMANATA PER SUA ESECUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
E' principio generale non essere consentito all'interprete di identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, secondo la gerarchia delle fonti del diritto positivo (art. 1 Disp. sulla legge in generale), valore inferiore e secondario; disposizioni, cioe', che non possono contenere norme contrastanti con quelle della legge (art. 4, primo comma, Disp. cit.). Al contrario alla legge devesi riconoscere, nell'ordinamento, posizione gerarchica e funzione prevalente, che la pone quale dato inderogabile di raffronto ai fini della conformita' ad essa della norma regolamentare. Si deve percio' escludere il giudizio sulla costituzionalita' della legge per una asserita illegittimita' del contenuto di norma regolamentare, emanata per l'esecuzione della legge medesima.
E' principio generale non essere consentito all'interprete di identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, secondo la gerarchia delle fonti del diritto positivo (art. 1 Disp. sulla legge in generale), valore inferiore e secondario; disposizioni, cioe', che non possono contenere norme contrastanti con quelle della legge (art. 4, primo comma, Disp. cit.). Al contrario alla legge devesi riconoscere, nell'ordinamento, posizione gerarchica e funzione prevalente, che la pone quale dato inderogabile di raffronto ai fini della conformita' ad essa della norma regolamentare. Si deve percio' escludere il giudizio sulla costituzionalita' della legge per una asserita illegittimita' del contenuto di norma regolamentare, emanata per l'esecuzione della legge medesima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte