Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Ufficio stampa del Consiglio regionale - Interpretazione autentica dell'avvenuta abrogazione di precedente disposizione - Conseguente conferma, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data del 2 marzo 2005 - Effetto novativo, e non interpretativo, della norma impugnata - Irragionevolezza e violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 14 del 2019, che, auto-qualificandosi in termini di norma di interpretazione autentica, interviene sulla legislazione regionale relativa al personale dell'Ufficio stampa presso il Consiglio regionale, stabilendo che il comma 1 dell'art. 10 della legge reg. Calabria n. 8 del 2005, che sopprime l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore. La disposizione impugnata dal Governo è priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica e ha invece - in quanto volta a stabilizzare, senza concorso pubblico, i rapporti di lavoro di giornalisti e pubblicisti esterni alla pubblica amministrazione che già collaboravano, con incarichi individuali a contratto, con l'Ufficio stampa del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della disposizione interpretata - la portata di una norma innovativa con efficacia retroattiva, sia perché diverso è l'ambito soggettivo di applicazione, sia perché l'effetto legale di saldatura dei rapporti pregressi realizzato è del tutto estraneo alla disposizione interpretata, in contrasto con l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993 e l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, i quali stabiliscono che, per i soggetti estranei alla pubblica amministrazione addetti agli uffici stampa, è necessario il termine di durata dell'incarico.
Il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, costituisce il metodo migliore per l'accesso alla pubblica amministrazione in condizioni d'imparzialità; valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio sancito dall'art. 97 Cost. impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei concorrenti. Il concorso pubblico costituisce, quindi, la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego; eventuali deroghe devono avvenire entro i limiti derivanti dalla stessa esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione, fermo il necessario vaglio di ragionevolezza e la rigorosa delimitazione dell'area delle eccezioni al concorso. Tali deroghe, inoltre, non possono trovare fondamento nella sola esigenza di stabilizzare il personale precario dell'amministrazione, in quanto non può assumere a tal fine rilevanza la sola tutela del (pur legittimo) affidamento dei lavoratori sulla continuità del rapporto, finalità questa che non è di per sé sola funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e non sottende straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2018, n. 110 del 2017, n. 7 del 2015, n. 205 del 2006, n. 81 del 2006, n. 190 del 2005, n. 34 del 2004, n. 1 del 1999 e n. 477 del 1995).
I principi in materia di concorso pubblico trovano applicazione anche con riferimento all'accesso ai pubblici impieghi presso le Regioni. Sebbene le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro rientrino nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., nell'esercizio di tale competenza le Regioni devono rispettare la regola espressa dall'art. 97, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2017, n. 251 del 2016 e n. 202 del 2016).
La regola del pubblico concorso, posta dall'art. 97, quarto comma, Cost. si applica anche nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2019, n. 85 del 2016, n. 53 del 2012, e n. 7 del 2011).