Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Spesa costituzionalmente necessaria (ad esempio, quella a garanzia del diritto alla salute) - Distinzione dalle spese indistinte, al fine di garantire la tutela dei diritti incomprimibili - Incidenza di questi ultimi sul bilancio, e non viceversa. (Classif. 036009).
La nozione di spesa costituzionalmente necessaria – in reazione ad una prassi legislativa incline a effettuare tagli lineari anche sulla sanità – è funzionale a evidenziare che, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica, dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il fondamentale diritto alla salute. (Precedenti: S. 63/2024; S. 220/2021 - mass. 44297; S. 197/2019 - mass. 41883; S. 87/2018 - mass. 40648; S. 169/2017 - mass. 42051; S. 154/2017).
È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione: ne deriva che, in particolare, il diritto alla salute, coinvolgendo primarie esigenze della persona umana, non può essere sacrificato fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità. (Precedente: S. 275/2016 - mass. 39357).