Sentenza 102/1972 (ECLI:IT:COST:1972:102)
Massima numero 6150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
09/06/1972; Decisione del
09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6149
Titolo
SENT. 102/72 B. MISURE DI SICUREZZA - ESECUZIONE - ATTI INIZIALI - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 633, TERZO COMMA - IDENTIFICAZIONE DEL SUO CONTENUTO, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, SULLA SCORTA DI NORMA REGOLAMENTARE (ART. 266 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 102/72 B. MISURE DI SICUREZZA - ESECUZIONE - ATTI INIZIALI - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 633, TERZO COMMA - IDENTIFICAZIONE DEL SUO CONTENUTO, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, SULLA SCORTA DI NORMA REGOLAMENTARE (ART. 266 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'articolo 633, terzo comma, Codice procedura penale, nella genericita' della sua formulazione, non e' in contrasto col precetto costituzionale dell'art. 13. E cio' in quanto ne esula il significato che, si pretende desumere dalla connessione, erroneamente ed illogicamente supposta, con la norma di cui all'art. 266, secondo comma, seconda parte, del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787); il significato cioe' che, se la persona sottoposta a misura di sicurezza preventiva sia gia' detenuta in espiazione di pena in uno stabilimento ordinario, vi debba rimanere, anche a pena espiata, fin quando l'Autorita' di pubblica sicurezza non la prelevi per l'internamento altrove.
L'articolo 633, terzo comma, Codice procedura penale, nella genericita' della sua formulazione, non e' in contrasto col precetto costituzionale dell'art. 13. E cio' in quanto ne esula il significato che, si pretende desumere dalla connessione, erroneamente ed illogicamente supposta, con la norma di cui all'art. 266, secondo comma, seconda parte, del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787); il significato cioe' che, se la persona sottoposta a misura di sicurezza preventiva sia gia' detenuta in espiazione di pena in uno stabilimento ordinario, vi debba rimanere, anche a pena espiata, fin quando l'Autorita' di pubblica sicurezza non la prelevi per l'internamento altrove.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte