Sentenza 103/1972 (ECLI:IT:COST:1972:103)
Massima numero 6151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
09/06/1972; Decisione del
09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 103/72. REGIONE MARCHE - BILANCIO - LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1971 - APPROVAZIONE DEL CONTO GENERALE - DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1970 - OMESSO CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 41 E SEGUENTI DELLA LEGGE STATALE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62 - VIOLAZIONE DELL'ART. 125 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONE MARCHE - BILANCIO - LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1971 - APPROVAZIONE DEL CONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1970 - NON SI ADEGUA ALLE NORME SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA CONTABILITA' DELLO STATO, EX ART. 20 DELLA LEGGE STATALE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - VIOLAZIONE DELL'ART. 119, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 103/72. REGIONE MARCHE - BILANCIO - LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1971 - APPROVAZIONE DEL CONTO GENERALE - DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1970 - OMESSO CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 41 E SEGUENTI DELLA LEGGE STATALE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62 - VIOLAZIONE DELL'ART. 125 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONE MARCHE - BILANCIO - LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1971 - APPROVAZIONE DEL CONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1970 - NON SI ADEGUA ALLE NORME SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA CONTABILITA' DELLO STATO, EX ART. 20 DELLA LEGGE STATALE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - VIOLAZIONE DELL'ART. 119, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971, e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 125 e 119 Cost. Ed invero il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, prescritto dall'art. 125 della Costituzione, non puo' essere omesso, costituendo la base del provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto. Inoltre, il rendiconto approvato dalla legge impugnata, consistente soltanto in un riepilogo delle entrate e delle spese, non si adegua alle norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilita' dello Stato, cosi' come disposto dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Dal che deriva la manifesta violazione dell'art. 119, primo comma della Costituzione per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Ne' a dirsi che l'istituzione di una apposita contabilita' speciale presso la Tesoreria provinciale per i versamenti delle entrate ed il pagamento delle spese di competenze regionali, disposto dall'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potesse esonerare dall'osservanza dei principi che disciplinano la formazione dei bilanci regionali, attesoche' il surrichiamato art. 20 della stessa legge tale osservanza espressamente conferma.
La legge della Regione delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971, e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 125 e 119 Cost. Ed invero il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, prescritto dall'art. 125 della Costituzione, non puo' essere omesso, costituendo la base del provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto. Inoltre, il rendiconto approvato dalla legge impugnata, consistente soltanto in un riepilogo delle entrate e delle spese, non si adegua alle norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilita' dello Stato, cosi' come disposto dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Dal che deriva la manifesta violazione dell'art. 119, primo comma della Costituzione per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Ne' a dirsi che l'istituzione di una apposita contabilita' speciale presso la Tesoreria provinciale per i versamenti delle entrate ed il pagamento delle spese di competenze regionali, disposto dall'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potesse esonerare dall'osservanza dei principi che disciplinano la formazione dei bilanci regionali, attesoche' il surrichiamato art. 20 della stessa legge tale osservanza espressamente conferma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 20