Sentenza 104/1972 (ECLI:IT:COST:1972:104)
Massima numero 6152
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  09/06/1972;  Decisione del  09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 104/72. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - PROPOSIZIONE DEI RICORSI - TERMINE - DECORRENZA, NELLA SPECIE, DALLA CONOSCENZA DELL'ATTO IMPUGNATO - FATTISPECIE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - AMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 22 E 39; R.D. 17 AGOSTO 1907, N. 642, ART. 2). CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - INDUSTRIA E COMMERCIO - DECRETO ASSESSORIALE 21 MAGGIO 1971, N. 537 - CONCESSIONE PER IMPIANTI DI RAFFINAZIONE DI OLI MINERALI - EMANAZIONE PREVIO ACCORDO CON GLI ORGANI STATALI INTERESSATI - COMPETENZA DELLA REGIONE.

Testo
Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento di procedura per il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la conseguenza che - quando l'atto impugnato non sia stato notificato al ricorrente, perche' in esso non contemplato direttamente - i termini per proporre conflitto di attribuzione decorrono dal giorno della pubblicazione di un estratto dell'atto nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino degli annunzi legali della provincia, ove tale pubblicazione sia obbligatoria, ovvero dal giorno in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell'atto, quando essa e' facoltativa. Nell'ipotesi di trasferimento ad un assessore regionale di poteri gia' appartenenti al Ministero statale corrispondente, il quale per legge doveva esercitarli di concerto con altre Amministrazioni centrali, i cui poteri non siano stati trasferiti alle regioni, il concorso originariamente voluto dalla legge, per l'emanazione di alcuni provvedimenti, fra piu' Amministratori centrali dello Stato, puo' legittimamente essere attuato senza la forma tipica del concerto, mediante accordi fra Assessorato regionale competente ed il Ministero o i Ministeri le cui attribuzioni non siano state trasferite alle regioni. Spetta alla Regione siciliana la competenza a disporre, previo accordo con gli altri organi statali interessati, le concessioni per impianti di raffinazione di olii minerali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte