Sentenza 105/1972 (ECLI:IT:COST:1972:105)
Massima numero 6153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  09/06/1972;  Decisione del  09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6154  6155  6156  6157  6158  6159


Titolo
SENT. 105/72 A. LAVORO - RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE - PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE EDITRICI DI GIORNALI, AD AGENZIE DI DIFFUSIONE DI NOTIZIE ED ALLA STAMPA DI GIORNALI - LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, N. 370, ARTT. 13, 14, PRIMO COMMA, 22 A 26, 28 - INTERDIPENDENZA - CONSEGUENZE.

Testo
Le disposizioni in cui agli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e settimanale", son fra loro interdipendenti, formando nel loro insieme un sistema unitario che conduce - obbiettivamente - al risultato di impedire, dalla ore 13 della domenica alla 12 del lunedi', la libera diffusione e circolazione delle notizie e delle opinioni, sia a mezzo della stampa periodica, sia attraverso altri mezzi equipollenti, eccezion fatta per il mezzo radiofonico (oggi radiotelevisivo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte