Sentenza 105/1972 (ECLI:IT:COST:1972:105)
Massima numero 6154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  09/06/1972;  Decisione del  09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6153  6155  6156  6157  6158  6159


Titolo
SENT. 105/72 B. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - COSTITUZIONE, ART. 36, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO IN FORME ELASTICHE E DIFFERENZIATE SECONDO LA NATURA DI CIASCUNA ATTIVITA'.

Testo
Il principio costituzionale che tutela il diritto (irrinunciabile) dei lavoratori al riposo settimanale (oltre che alle ferie annuali) non impone una disciplina talmente rigida da garantire che il riposo settimanale dei dipendenti delle agenzie giornalistiche e similari abbia sempre e necessariamente luogo la domenica, giacche' il terzo comma dell'art. 36 Cost., si limita ad enunciare quel principio senza accennare ad alcun giorno determinato, senza regolarne l'esercizio e senza prescrivere, per tutte le possibili ipotesi, una rigorosa periodicita': la sua attuazione bene puo' assumere, quindi, forme piu' elastiche e comunque differenziate secondo la varia natura propria di ciascuna attivita' (cfr. gia' sent. n. 150 del 1967 e n. 146 del 1971).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte