Sentenza 105/1972 (ECLI:IT:COST:1972:105)
Massima numero 6155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
09/06/1972; Decisione del
09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 105/72 C. LAVORO - RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE - PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE EDITRICI DI GIORNALI, AD AGENZIE DI DIFFUSIONE DI NOTIZIE E ALLA STAMPA DEI GIORNALI - LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, N. 370 - DETERMINA UN ECCESSIVO SISTEMA DI LIMITI TEMPORALI - COMPRIME LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE E L'INTERESSE GENERALE ALL'INFORMAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 105/72 C. LAVORO - RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE - PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE EDITRICI DI GIORNALI, AD AGENZIE DI DIFFUSIONE DI NOTIZIE E ALLA STAMPA DEI GIORNALI - LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, N. 370 - DETERMINA UN ECCESSIVO SISTEMA DI LIMITI TEMPORALI - COMPRIME LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE E L'INTERESSE GENERALE ALL'INFORMAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il particolare regime, dettato dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e settimanale", per la stampa periodica, per le agenzie di notizie ed altrettanti mezzi di diffusione del pensiero, contrasta con l'art. 21 della Costituzione, che solennamente proclama uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di diffusione" e dettando per di piu' ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole. Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28, determinano, infatti, con particolare riguardo alla stampa periodica, un rigoroso sistema di limiti temporali alla diffusione, manifestamente eccedenti rispetto al fine di realizzare il riposo settimanale dei lavoratori addetti al settore ed in nessun modo giustificati da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Pertanto, esse sono costituzionalmente illegittime.
Il particolare regime, dettato dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e settimanale", per la stampa periodica, per le agenzie di notizie ed altrettanti mezzi di diffusione del pensiero, contrasta con l'art. 21 della Costituzione, che solennamente proclama uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di diffusione" e dettando per di piu' ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole. Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28, determinano, infatti, con particolare riguardo alla stampa periodica, un rigoroso sistema di limiti temporali alla diffusione, manifestamente eccedenti rispetto al fine di realizzare il riposo settimanale dei lavoratori addetti al settore ed in nessun modo giustificati da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Pertanto, esse sono costituzionalmente illegittime.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte