Legge - Leggi di interpretazione autentica - Necessità che la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza, mediante bilanciamento tra le esigenze perseguite e i valori costituzionali potenzialmente lesi - Erroneità dell'autoqualificazione di una norma come di interpretazione autentica quale indice di irragionevolezza della sua portata retroattiva.
La funzione legislativa (art. 70 Cost.) può esprimersi, ad opera del legislatore statale o regionale, anche con disposizioni interpretative, selezionando un significato normativo di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e quindi sia potenzialmente suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. La norma che risulta dalla saldatura della disposizione interpretativa con quella interpretata ha quel contenuto fin dall'origine e in questo senso può dirsi retroattiva. Il legislatore può infatti adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni, anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta "imposta" dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario. (Precedenti citati: sentenze n. 167 del 2018, n. 15 del 2018, n. 525 del 2000 e n. 118 del 1957).
In generale, la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge. Si crea così un rapporto duale tra le disposizioni, tale che il sopravvenire della norma interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l'una e l'altra si saldano dando luogo ad un precetto normativo unitario (Precedente citato: sentenza n. 397 del 1994).
Il generale principio secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e, di norma, non ha effetto retroattivo (art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ.), trova applicazione anche alle leggi regionali, poiché non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso ha per il legislatore statale (Precedente citato: sentenza n. 376 del 2004).
La circostanza che una disposizione, a dispetto della propria auto-qualificazione, non abbia in realtà natura interpretativa può essere sintomo dell'uso improprio della funzione legislativa di interpretazione autentica, ma non la rende per ciò solo costituzionalmente illegittima, bensì incide sull'ampiezza del sindacato che la Corte costituzionale deve effettuare sulla norma in ragione della sua retroattività; in particolare, la erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della sua irragionevolezza quanto alla retroattività del novum introdotto nel contesto del bilanciamento di valori sotteso al giudizio di costituzionalità che abbia ad oggetto norme retroattive. (Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2019 e n.73 del 2017).