Sentenza 106/1972 (ECLI:IT:COST:1972:106)
Massima numero 6160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  09/06/1972;  Decisione del  09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6161  6162  6163  6164  6165


Titolo
SENT. 106/72 A. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 222, SECONDO COMMA - OBBLIGO IMPOSTO AL GIUDICE DI DISPORLO ANCHE QUANDO LA PERIZIA MEDICO-LEGALE ABBIA ESCLUSO LA PERICOLOSITA' SOCIALE DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il sistema adottato dal vigente codice nei confronti dell'applicabilita' delle misure di sicurezza, ai sensi del denunciato art. 222, secondo comma, non e' ispirato a criteri di rigidezza ed anzi, lungi dal trascurare la considerazione della personalita' dei soggetti cui esse vengono inflitte, espressamente consente che le misure stesse siano revocabili, anche prima del decorso della durata minima per esse stabilita, allorche' si accerti la cessazione dello stato di pericolosita' (art. 207). Tale sistema poggia evidentemente sulla convinzione delle obiettive difficolta' che ogni giudizio in materia presenta e quindi della convenienza che esso sia fatto discendere non gia' dal parere di un singolo perito, bensi' da ripetute verifiche durante un congruo periodo di ricovero in istituti specializzati. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte