Sentenza 106/1972 (ECLI:IT:COST:1972:106)
Massima numero 6164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
09/06/1972; Decisione del
09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/72 E. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO - CRITERIO PER LA PREDETERMINAZIONE DEL PERIODO MINIMO DI RICOVERO IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA.
SENT. 106/72 E. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO - CRITERIO PER LA PREDETERMINAZIONE DEL PERIODO MINIMO DI RICOVERO IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA.
Testo
Le obbiettive difficolta' di accertamento della pericolosita' del soggetto non consentono di stabilire in astratto se corrisponda meglio al principio di eguaglianza consentire al legislatore la predeterminazione del periodo minimo di ricovero, proporzionato all'entita' del reato commesso (periodo tuttavia riducibile sulla base del criterio prima menzionato), o invece affidare solo al giudice di disporre di volta in volta la irrogazione della misura; dato che il pericolo della disuguaglianza di trattamento non viene meno neanche con questa soluzione, che non offre alcuna certezza ma solo mere probabilita'. Da tali premesse si deve dedurre che la scelta dell'uno e dell'altro criterio non puo' ritenersi condizionata a vincoli discendenti dal rispetto di principi costituzionali, e piu' particolarmente da quello dell'art. 3, ma invece rimane affidata a valutazione di politica legislativa.
Le obbiettive difficolta' di accertamento della pericolosita' del soggetto non consentono di stabilire in astratto se corrisponda meglio al principio di eguaglianza consentire al legislatore la predeterminazione del periodo minimo di ricovero, proporzionato all'entita' del reato commesso (periodo tuttavia riducibile sulla base del criterio prima menzionato), o invece affidare solo al giudice di disporre di volta in volta la irrogazione della misura; dato che il pericolo della disuguaglianza di trattamento non viene meno neanche con questa soluzione, che non offre alcuna certezza ma solo mere probabilita'. Da tali premesse si deve dedurre che la scelta dell'uno e dell'altro criterio non puo' ritenersi condizionata a vincoli discendenti dal rispetto di principi costituzionali, e piu' particolarmente da quello dell'art. 3, ma invece rimane affidata a valutazione di politica legislativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte