Sentenza 106/1972 (ECLI:IT:COST:1972:106)
Massima numero 6165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  09/06/1972;  Decisione del  09/06/1972
Deposito del 15/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6160  6161  6162  6163  6164


Titolo
SENT. 106/72 F. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - RICOVERO OBBLIGATORIO IN RIFORMATORIO GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 224, SECONDO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Nel caso deciso con la sentenza n. 1 del 1971, relativo all'art. 224 del codice di procedura penale, l'elemento di irragionevolezza e' stato riscontrato nell'imposizione di una identica misura a carico dei minori degli anni 14, nella considerazione che, data la giovanissima eta' dei soggetti, la pericolosita' puo' rappresentare solo l'eccezione, e che pertanto la indiscriminata presunzione della medesima, senza riguardo alle rilevanti differenze esistenti tra le diverse eta', rimane priva di quel fondamento costituito dall'id quod plerumque accidit, che negli altri casi riesce a giustificarla.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte