Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
20/06/1972; Decisione del
20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/72 A. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO DI SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA - MANCATA PREVISIONE CHE IL TRIBUNALE DEBBA ORDINARE LA COMPARTIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI NEI CUI CONFRONTI LA SENTENZA PRODUCE EFFETTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 110/72 A. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO DI SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA - MANCATA PREVISIONE CHE IL TRIBUNALE DEBBA ORDINARE LA COMPARTIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI NEI CUI CONFRONTI LA SENTENZA PRODUCE EFFETTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 147, comma primo del R.D. 16 marzo 1942 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il Tribunale debba ordinare la compartizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata, perche' detti soci possano esercitare il diritto di difesa. Questo diritto infatti deve essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalita' di tutela di interesse pubblico a cui essa e' preordinata per dar modo ai soci illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di difensori, in confronto della societa' e dei creditori istanti (ed a ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicita' dell'asserito stato di insolvenza e l'assoggettibilita' all'esecuzione fallimentare. Ovviamente, gli atti che potranno essere compiuti nel rispetto del diritto di difesa riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, in concreto non potranno non essere armonizzati con le esigenze di urgenza e di tempestivita' proprie della procedura fallimentare e con le finalita' di giustizia a cui lo stesso diritto di difesa e' essenzialmente coordinato.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 147, comma primo del R.D. 16 marzo 1942 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il Tribunale debba ordinare la compartizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata, perche' detti soci possano esercitare il diritto di difesa. Questo diritto infatti deve essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalita' di tutela di interesse pubblico a cui essa e' preordinata per dar modo ai soci illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di difensori, in confronto della societa' e dei creditori istanti (ed a ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicita' dell'asserito stato di insolvenza e l'assoggettibilita' all'esecuzione fallimentare. Ovviamente, gli atti che potranno essere compiuti nel rispetto del diritto di difesa riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, in concreto non potranno non essere armonizzati con le esigenze di urgenza e di tempestivita' proprie della procedura fallimentare e con le finalita' di giustizia a cui lo stesso diritto di difesa e' essenzialmente coordinato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte