Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
20/06/1972; Decisione del
20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/72 B. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 162, PRIMO COMMA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE SULLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ORDINARE LA COMPARTIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL DEBITORE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 110/72 B. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 162, PRIMO COMMA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE SULLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ORDINARE LA COMPARTIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL DEBITORE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 162, comma primo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa. Infatti anche per l'art. 162 valgono le ragioni adotte a proposito dell'art. 147 della stessa legge per ritenere insufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa del debitore, la semplice facoltativita' della sua audizione. Peraltro nel sistema della procedura di concordato preventivo non e' dato riscontrare caratteristiche peculiari che consentano una qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto di difesa.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 162, comma primo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa. Infatti anche per l'art. 162 valgono le ragioni adotte a proposito dell'art. 147 della stessa legge per ritenere insufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa del debitore, la semplice facoltativita' della sua audizione. Peraltro nel sistema della procedura di concordato preventivo non e' dato riscontrare caratteristiche peculiari che consentano una qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte