Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6169  6170  6172  6173  6174  6175  6176  6177


Titolo
SENT. 110/72 C. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTI SPECIALI E FASI PRELIMINARI O SOMMARIE DI PIU' AMPI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI - NORMALE RAPPRESENTANZA DELLA PARTE O ASSISTENZA DI UN DIFENSORE - NECESSITA' DI DIVIETO ESPRESSO.

Testo
Nel sistema del nostro ordinamento, risultante dalla Costituzione repubblicana, anche a proposito dei procedimenti speciali, e delle fasi preliminari o sommarie di piu' ampi procedimenti giurisdizionali, e' implicito che la parte si possa fare rappresentare o almeno assistere da un difensore. Pertanto, in mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve ritenere che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita (nella specie si tratta della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 della legge fallimentare nella parte in cui non prevedeva espressamente l'assistenza di un difensore per il debitore nella fase preliminare del procedimento in esso disciplinato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte