Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6169  6170  6171  6173  6174  6175  6176  6177


Titolo
SENT. 110/72 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - NORMA NON APPLICABILE DAL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 162, PRIMO COMMA, NELLA PARTE IN CUI DICHIARA NON SOGGETTO A RECLAMO IL DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO.

Testo
Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale concernente una norma della quale il giudice a quo non debba fare diretta applicazione e dalla eventuale dichiarazione di illegittimita' dalla quale non deriverebbe alcuna incidenza sul procedimento in corso. (Nella specie di trattava dell'art. 162, comma primo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - legge fallimentare - nella parte in cui dichiara non soggetto a reclamo il decreto di inammissibilita' della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo: tale questione era stata sollevata dal tribunale nel corso del procedimento previsto dall'art. 162).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte