Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
20/06/1972; Decisione del
20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/72 E. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 195, SECONDO COMMA - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO PER IL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARTIZIONE DEL DEBITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA DIRETTA AD ACCERTARE LO STATO DI INSOLVENZA DELL'IMPRESA SOGGETTA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON ESCLUSIONE DEL FALLIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 110/72 E. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 195, SECONDO COMMA - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO PER IL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARTIZIONE DEL DEBITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA DIRETTA AD ACCERTARE LO STATO DI INSOLVENZA DELL'IMPRESA SOGGETTA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON ESCLUSIONE DEL FALLIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la compartizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. Secondo tale norma infatti l'imprenditore non e' posto in grado, nella fase anteriore alla dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con assistenza tecnica, in confronto dei creditori istanti e dell'autorita' governativa di vigilanza, e a tale carenza, sul terreno delle garanzie della difesa, non si supplisce con il riconoscimento del diritto alla opposizione, operato con il quarto comma dello stesso art. 195.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la compartizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. Secondo tale norma infatti l'imprenditore non e' posto in grado, nella fase anteriore alla dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con assistenza tecnica, in confronto dei creditori istanti e dell'autorita' governativa di vigilanza, e a tale carenza, sul terreno delle garanzie della difesa, non si supplisce con il riconoscimento del diritto alla opposizione, operato con il quarto comma dello stesso art. 195.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte