Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6169  6170  6171  6172  6173  6175  6176  6177


Titolo
SENT. 110/72 F. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 162, SECONDO COMMA - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARTIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA PRIMA CHE SI PROVVEDA SULLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la compartizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento. (La questione era stata sollevata in relazione alla mancata audizione dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento e la Corte ha ritenuto che non fosse fondata, essendo sufficiente che il debitore sia stato ascoltato prima dell'inizio della procedura).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte