Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
20/06/1972; Decisione del
20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/72 F. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 162, SECONDO COMMA - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARTIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA PRIMA CHE SI PROVVEDA SULLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 110/72 F. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 162, SECONDO COMMA - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARTIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA PRIMA CHE SI PROVVEDA SULLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la compartizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento. (La questione era stata sollevata in relazione alla mancata audizione dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento e la Corte ha ritenuto che non fosse fondata, essendo sufficiente che il debitore sia stato ascoltato prima dell'inizio della procedura).
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la compartizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento. (La questione era stata sollevata in relazione alla mancata audizione dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento e la Corte ha ritenuto che non fosse fondata, essendo sufficiente che il debitore sia stato ascoltato prima dell'inizio della procedura).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte