Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6169  6170  6171  6172  6173  6174  6175  6177


Titolo
SENT. 110/72 H. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, COMMI PRIMO E SECONDO - BANCAROTTA SEMPLICE - SANZIONI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La circostanza infatti che secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione la fattispecie criminosa prevista in detto articolo si perfezioni nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento non rappresenta una violazione del principio di eguaglianza, ma costituisce espressione del potere discrezionale del legislatore di determinare gli elementi ricorrendo i quali un certo comportamento viene qualificato come reato. Peraltro il fatto che a seguito di tale qualificazione possano determinarsi effetti diversi in sede di applicazione della amnistia non comporta alcuna disparita' di trattamento essendo diverse le situazioni giuridiche che debbono mettersi a raffronto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte