Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
20/06/1972; Decisione del
20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/72 H. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, COMMI PRIMO E SECONDO - BANCAROTTA SEMPLICE - SANZIONI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 110/72 H. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, COMMI PRIMO E SECONDO - BANCAROTTA SEMPLICE - SANZIONI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La circostanza infatti che secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione la fattispecie criminosa prevista in detto articolo si perfezioni nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento non rappresenta una violazione del principio di eguaglianza, ma costituisce espressione del potere discrezionale del legislatore di determinare gli elementi ricorrendo i quali un certo comportamento viene qualificato come reato. Peraltro il fatto che a seguito di tale qualificazione possano determinarsi effetti diversi in sede di applicazione della amnistia non comporta alcuna disparita' di trattamento essendo diverse le situazioni giuridiche che debbono mettersi a raffronto.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La circostanza infatti che secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione la fattispecie criminosa prevista in detto articolo si perfezioni nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento non rappresenta una violazione del principio di eguaglianza, ma costituisce espressione del potere discrezionale del legislatore di determinare gli elementi ricorrendo i quali un certo comportamento viene qualificato come reato. Peraltro il fatto che a seguito di tale qualificazione possano determinarsi effetti diversi in sede di applicazione della amnistia non comporta alcuna disparita' di trattamento essendo diverse le situazioni giuridiche che debbono mettersi a raffronto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte