Sentenza 110/1972 (ECLI:IT:COST:1972:110)
Massima numero 6177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6169  6170  6171  6172  6173  6174  6175  6176


Titolo
SENT. 110/72 I. FALLIMENTO - IMPRENDITORE COMMERCIALE DICHIARATO FALLITO E IMPUTATO DI BANCAROTTA SEMPLICE - ASSUNTA MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.

Testo
Non e' esatto ritenere che l'imprenditore commerciale il quale, dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, sia imputato del reato di bancarotta semplice, subisca una menomazione del proprio diritto di difesa. Infatti, in ordine alle condizioni oggettive e soggettive necessarie e sufficienti per la dichiarazione di fallimento, esso imprenditore ha a propria disposizione i mezzi e i modi piu' adeguati per dimostrarne l'inesistenza o la non sufficienza, sia nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento sia avverso la relativa sentenza e sino all'eventuale passaggio in giudicato di essa. Cio' e' valido a maggior ragione a seguito della parziale dichiarazione di illegittimita' degli artt. 15 e 147 della legge fallimentare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte